Statuto del CET

Titolo I – Costituzione dell’Associazione

Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita, con sede a Torino, un’associazione con fini culturali che non si riconosce in nessun partito politico o confessione religiosa, denominata: ESPERANTO CENTRO TORINO “Giorgio CANUTO” aderente alla FEI (Federazione Esperantista Italiana – sorta a Firenze il 21.3.1910 – Ente Morale DPR n° 1.720 del 28.6.1956).
Art. 2 – Finalità
L’ESPERANTO CENTRO TORINO (E.C.T.):

  • promuove in tutti gli ambienti la conoscenza della lingua internazionale Esperanto, incoraggiandone l’uso e le applicazioni, per contribuire alla soluzione del problema linguistico internazionale;
  • organizza corsi di lingua Esperanto in collaborazione con la Cattedra di Esperanto di Torino;
  • cura pubblicazioni, sia in Esperanto sia in Italiano, che illustrino le finalità del movimento esperantista e i risultati conseguiti;
  • organizza e coordina manifestazioni culturali e informative,
Art. 3 – Patrimonio
Le quote degli associati, i beni provenienti da lasciti, donazioni e acquisti costituiscono il patrimonio del Centro.

Titolo II – Associati

Art. 4 – Requisiti per l’iscrizione all’associazione
Hanno diritto a iscriversi al Centro i cittadini che dichiarano di aderire ai valori ideali del movimento esperantista.
Art. 5 – Tesseramento e iscrizione
Per i nuovi soci il tesseramento è aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Le operazioni relative al rinnovo delle iscrizioni si svolgono dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno. Al socio spetta di diritto il rinnovo dell’iscrizione.
Insieme alla tessera, al nuovo socio viene consegnata una copia dello Statuto.
Art. 6 – Modalità di iscrizione
Per far parte del Centro occorre farne domanda, accettare ed osservare lo Statuto, pagare annualmente la quota.
Art. 7 – Diritti e doveri del socio
I soci hanno diritto di partecipare alle attività del Centro e di concorrere alle elezioni degli organi statutari.
I soci possono esercitare l’elettorato attivo dopo tre mesi dalla loro iscrizione. I soci che abbiano maturato un’anzianità di almeno due anni, e che abbiano frequentato almeno un primo corso di Esperanto, possono assumere cariche sociali. L’anzianità di iscrizione si computa dalla data di presentazione della domanda.
Il socio deve osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi della associazione.
Tutte le cariche associative sono gratuite, eccetto rimborso di spese autorizzate e riconosciute dal Consiglio Direttivo (vedi Art. 24).
Art. 8 – Recesso ed esclusione
L’associazione al centro viene meno:

  • per dimissioni dall’associazione;
  • per morosità;
  • per esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo in seguito ad attività contrastante con lo Statuto o incompatibile con i fini ideali del movimento esperantista; la delibera del Consiglio perde efficacia se non è ratificata dall’Assemblea Generale dei soci dove la parte in causa potrà presentare la sua difesa entro i termini di venti giorni.
Art. 9 – Quota associativa
Gli associati versano una quota annua, il cui importo è fissato dall’Assemblea Generale dei soci.
I familiari conviventi con un associato versano un importo pari al 50% della quota ed hanno diritto di voto.
I soci fino a 25 anni di età versano il 50% della quota.
Art. 10 – Soci onorari
Su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea nomina soci onorari coloro che si siano resi particolarmente benemeriti nella diffusione dell’Esperanto

Titolo III – Organizzazione

Art. 11 – Organi dell’Esperanto Centro Torino
Gli organi del Centro sono:

  • Assemblea degli associati;
  • Consiglio Direttivo (C.D.);
  • Presidente;
  • Vice-Presidente;
  • Segretario;
  • Tesorieri;
  • Revisori dei conti (Collegio dei).
Art. 12 – Assemblea
L’assemblea degli associati è convocata una volta all’anno dal Consiglio Direttivo, possibilmente in febbraio o marzo ed, inoltre, quando ne viene fatta richiesta da almeno 1/6 dei soci.
L’assemblea delibera in merito:

  • ai seguenti documenti presentati dal consiglio direttivo:
    • relazione morale;
    • situazione finanziaria con il bilancio consuntivo dell’anno in termine ed accompagnata dalla relazione dei Revisori dei Conti;
    • bilancio preventivo per l’anno seguente;
  • proposte relative all’importo della quota sociale per l’anno successivo;
  • proposte su altri argomenti concernenti le attività dell’associazione;
  • eventuali modifiche del presente Statuto, uniformandosi alle direttive della F.E.I. o regole fiscali (ai sensi Art. 26);
  • altre questioni devolute alla sua competenza.

Inoltre, l’Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Su eventuali argomenti non inseriti all’ordine del giorno il voto dell’Assemblea vale solo come indicazione di intenti.

Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea
Il Consiglio Direttivo comunica a tutti i soci gli argomenti da discutere e l’elenco dei candidati (per il rinnovo del Consiglio Direttivo) almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea, unitamente all’avviso per la prima e per la seconda convocazione indicante il luogo e l’ora. La seconda convocazione non può aver luogo se non è trascorsa un’ora dalla prima.
Gli argomenti da discutere sono deliberati dal Consiglio Direttivo. Ad essi sono aggiunte le proposte formulate dai soci che siano pervenute in forma scritta e motivata almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea, purché siano presentate da 1/20 dei soci.
Art. 14 – Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti i soci che alla data di apertura dell’Assemblea hanno compiuto 16 anni e sono regolarmente iscritti al Centro da almeno tre mesi.
Deleghe: chi non può essere presente all’Assemblea può votare per delega. Nessun associato può essere portatore di più di due deleghe.
Art. 15 – Deliberazioni
Gli intervenuti designano il Presidente dell’Assemblea, il Segretario e gli scrutatori.
L’assemblea delibera validamente in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
L’esito delle votazioni risulta dal verbale redatto dagli scrutatori e dal Segretario.
Art. 16 – Consiglio direttivo (Elezione del)
Il Consiglio Direttivo, eletto dai soci, è composto da un membro ogni 20 o frazione di 20, con un minimo di cinque componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato in seduta ordinaria dal Presidente o dalla metà dei Consiglieri. In via straordinaria, da almeno 1/3 dei Consiglieri che ne facciano motivata richiesta.
Il Consiglio Direttivo può autorizzare a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto, alcuni soci, qualora ritenga utile il loro apporto di capacità ed esperienza.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni; i suoi membri sono rieleggibili.
Se durante il biennio vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla loro sostituzione, scegliendo, di norma, i primi esclusi.
Se il numero di Consiglieri da sostituire supererà la metà dei membri del Consiglio Direttivo, si dovrà provvedere ad indire nuove elezioni.
In questo caso, la durata del nuovo Consiglio Direttivo è limitata al compimento della normale scadenza biennale del Consiglio Direttivo uscente.
I Consiglieri che, senza serio motivo, non presenziano per tre sedute consecutive, saranno dichiarati dimissionari e sostituiti dai primi esclusi.
Art. 17 – Consiglio direttivo (Funzioni del)
Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese.
La seduta è valida se interviene la metà più uno dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Non sono ammesse deleghe.
Art. 18 – Consiglio Direttivo (Compiti del)
  • Eleggere fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Tesoriere Aggiunto.
  • mettere in pratica quanto deliberato dalla Assemblea nel rispetto delle finalità statutarie.
  • Programmare manifestazioni ed altre iniziative.
Art. 19 – Il Presidente
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
Rappresenta l’associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio; riferisce al Consiglio Direttivo ed all’assemblea sui fatti rilevanti che interessano il movimento esperantista in Italia e nel mondo.
Art. 20 – Il Vice-Presidente
Affianca il Presidente nei suoi compiti e lo sostituisce nel caso che questi sia impedito.
Art. 21 – Il Segretario
Assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
Assieme al Tesoriere e al Tesoriere Aggiunto, gestisce il conto corrente postale intestato al Centro, con diritto di prelievo di ognuno con firma disgiunta.
Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee. Il libro dei verbali dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Ad ogni seduta, il Consiglio Direttivo rileggerà il verbale precedente.
Art. 22 – Il Tesoriere
Tiene il libro cassa ed aggiorna la distinta dei soci. Provvede alla riscossione delle quote associative.
Cura l’amministrazione dei fondi. Assieme al Tesoriere Aggiunto e al Segretario, gestisce il conto corrente postale intestato al Centro, con diritto di prelievo ognuno con firma disgiunta.
Al Tesoriere competerà potere di firma, in base alle delibere ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo ed alle disposizioni del Presidente, per prelievi, incassi e pagamenti di qualsiasi altro genere.
Esclusivamente per la gestione del conto corrente postale del Centro, il Tesoriere si avvale della collaborazione di un Tesoriere Aggiunto, il quale avrà anch’esso diritto di prelievo dal suddetto conto, con firma disgiunta.
Art. 23 – Nomina e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri eletti dall’Assemblea, in aggiunta al numero dei Consiglieri previsto all’Art. 16; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.
I Revisori controllano la contabilità della associazione e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee.
Art. 24 – Gratuità degli incarichi
Tutte le cariche associative sono gratuite, eccetto rimborso di spese autorizzate e riconosciute dal Consiglio Direttivo.

Titolo IV – Scioglimento e liquidazione

Art. 25
Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento del Centro e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto.
Liquidazione
In caso di scioglimento del Centro, esclusa ogni divisione fra gli associati, il patrimonio netto sarà erogato a favore di Enti che abbiano lo scopo di diffondere la lingua internazionale Esperanto.

Titolo V – Modificazione dello Statuto

Art. 26
Per modificare il presente Statuto occorre la partecipazione di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto, riuniti in Assemblea, ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla stessa.

Norme transitorie

Il Consiglio Direttivo è tenuto a comunicare l’organigramma per le specifiche funzioni dei servizi interni al Centro.

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